Sez. 2, Sentenza n. 2011 del 14/10/1970 (Rv. 348090 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - NECESSITA.*
Per l'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, della liquidazione delle spese ed onorari di procuratore ed avvocato effettuata in Sede di merito e necessario che siano specificate le voci contestate e siano indicate le singole partite della relativa tariffa professionale violata, appunto per consentire alla Corte gli elementi necessari per il giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)