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Sez. 3, Sentenza n. 1812 del 12/06/1971 (Rv. 352329 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352329-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

In tema di liquidazione delle spese ed onorari di procuratore e avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, ai sensi dell'art 366 n 4 cod proc civ, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate singole voci violate della tariffa professionale. (V 2011'70, mass n 348090' 3949'69, mass n 344380' 2284'69, mass n (341672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)