Sez. 3, Sentenza n. 1812 del 12/06/1971 (Rv. 352329 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
In tema di liquidazione delle spese ed onorari di procuratore e avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, ai sensi dell'art 366 n 4 cod proc civ, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate singole voci violate della tariffa professionale. (V 2011'70, mass n 348090' 3949'69, mass n 344380' 2284'69, mass n (341672).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)