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Sez. 2, Sentenza n. 536 del 23/02/1973 (Rv. 362567 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362567-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

In caso di liquidazione globale delle spese e dei diritti di procuratore in Sede civile, si presume che la liquidazione stessa sia stata compiuta in conformita alla nota presentata dalla parte ed il Sindacato di legittimita e subordinato alla denunzia da parte del ricorrente di specifici errori compiuti dal giudice nella liquidazione stessa: non giova, pertanto, addurre genericamente che la liquidazione e nulla perche non distingue i diritti di procuratore dalle spese. (V 464/71, mass n 350078; 2011/70, mass n 348090; (V 1597/70, mass n 347504; 751/69, mass n 339058).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)