diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 218 del 21/01/1985 (Rv. 438441 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - ISTANZA DI PARTE - NECESSITÀ - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONTESTAZIONE MERAMENTE GENERICA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438441-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - ISTANZA DI PARTE - NECESSITÀ - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONTESTAZIONE MERAMENTE GENERICA - INSUFFICIENZA.*

La riduzione della penale, per l'eccessività dell'ammontare del risarcimento del danno preventivamente fissato dalle parti, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., per il caso di inadempimento o di ritardo nell'inadempimento richiede l'istanza della parte e in difetto della stessa non è consentito al giudice provvedere d'ufficio. Tale istanza può essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, ma la sua ammissibilità resta tuttavia condizionata dalla specificazione delle ragioni della dedotta eccessività, non essendo sufficiente una contestazione meramente generica ed inidonea a consentire al giudice la valutazione della manifesta sproporzione della penale, avuto riguardo agli interessi di entrambe le parti. (V 742/80, mass n 404197; (V 840/70, mass n 346192).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)