Sez. 1, Sentenza n. 10511 del 24/09/1999 (Rv. 530235 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Istanza di parte - Necessità - Esclusione - Potere d'ufficio - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
Il potere di riduzione ad equità della penale, previsto dall'articolo 1384 cod.civ. deve essere esercitato anche d'ufficio, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore, configurandosi come potere-dovere, attribuito al giudice per la realizzazione di un interesse oggettivo dell'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)