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Sez. 4, Sentenza n. 24606 del 12/03/2014 Ud. (dep. 11/06/2014) Rv. 259365 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Pubblicazione di sentenza di incostituzionalità successiva alla presentazione del ricorso - Procedimenti in corso dinanzi alla Cassazione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259365-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento consente al ricorrente di giovarsene, purché i motivi originari di ricorso abbiano demandato alla Corte di cassazione, in forma anche indiretta, un controllo della motivazione in tema di definizione della pena. (Fattispecie relativa alla sentenza n. 32 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni modificatrici del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, come introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, determinando la reviviscenza delle originarie sanzioni edittali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)