diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 37102 del 19/07/2012 Ud. (dep. 26/09/2012) Rv. 253471 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Pubblicazione di sentenza di incostituzionalità successiva alla presentazione del ricorso - Procedimenti in corso dinanzi alla Cassazione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253471-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, consente al ricorrente di giovarsene senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente anche depositare una semplice memoria difensiva, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di condanna dei giudici di merito per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione il fatto risulti di lieve entità - avendo il ricorrente richiesto il riconoscimento della nuova attenuante con una memoria depositata nella cancelleria della Corte prima dell'udienza e avendo, in sede di originario ricorso, presentato motivi riferiti alla gravità del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)