Sez. U, Sentenza n. 33040 del 26/02/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264207 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Ricorso inammissibile - Modifica del trattamento sanzionatorio per effetto di pronuncia della Corte costituzionale - Illegalità sopravvenuta della pena - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. (Nella fattispecie la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014, riguardava il trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 tervicies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)