Sez. 2, Sentenza n. 2811 del 29/10/1973 (Rv. 366377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CASI TASSATIVI - COMPUTABILITA SULL'ANZIANITA - EFFETTI - LICENZIAMENTO - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CASI TASSATIVI - COMPUTABILITA SULL'ANZIANITA - EFFETTI - LICENZIAMENTO - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA.*
Gli eventi previsti dall'art 2110 cod civ in modo tassativo e tipico, ancorche di durata, non possono incidere sullo svolgimento del rapporto di lavoro, essendo il periodo di assenza figurativamente considerato equivalente alla prestazione lavorativa e computato nell'anzianita di servizio, con l'ulteriore effetto di garantire al lavoratore costretto ad interrompere la propria attivita un congruo trattamento economico e di paralizzare temporaneamente l'efficacia della dichiarazione di recesso avvenuta prima o nel corso del periodo di tempo stabilito. (V 2878/71, mass n 354104; 815/71, mass n 350648).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)