Sez. 1, Sentenza n. 11351 del 30/05/2005 (Rv. 584030 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Provvedimento applicativo di sanzione amministrativa - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Rinvii plurimi - Riflessioni ulteriori negli atti successivi - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
È legittima la motivazione "per relationem" del provvedimento amministrativo inflittivo di sanzione che risulti strutturata secondo un inequivoco richiamo ad altri atti del procedimento istruttorio, conosciuti o conoscibili dai destinatari, dai quali siano ricavabili gli elementi fattuali e le ragioni giuridiche del provvedimento, senza che sia necessario, in caso di rinvii plurimi, che gli atti successivi contengano riflessioni ulteriori rispetto al primo, ove ciò non sia richiesto ai fini della completezza della motivazione, e senza che rilevi, in tale ultima ipotesi, la omessa indicazione di un atto del procedimento stesso individuato negli altri atti richiamati. (Principio affermato in una fattispecie di ricorso avverso il rigetto della opposizione avverso un decreto dirigenziale del Ministero del tesoro con il quale era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sull'embargo economico nei confronti della Serbia, essendosi ravvisata una triangolazione nella importazione da parte della società opponente, per il tramite di una ditta macedone, di prodotti in realtà provenienti da una ditta di Belgrado).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1992 num. 305 art. 3 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)