Sez. L, Sentenza n. 13937 del 25/09/2002 (Rv. 557582 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Fondamento - Forma e modi del rinvio - Possibilità di controllare la motivazione dell'atto al quale si fa rinvio - Necessità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante. Costituisce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione "per relationem". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di trasferimento di un lavoratore, la cui inosservanza aveva poi dato luogo a licenziamento, motivando con un rinvio assolutamente generico a precedenti pronunce, rese anche dal medesimo organo giudicante in controversie analoghe, neppure identificate nei loro estremi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)