Sez. L, Sentenza n. 16203 del 28/10/2003 (Rv. 567743 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Obbligo di motivazione - Contenuto - Individuazione - Criteri - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto, benché dal testo dell'ordinanza - ingiunzione risultasse un chiaro richiamo al processo verbale di accertamento di illecito amministrativo, regolarmente notificato all'opponente, il giudice aveva omesso di verificare se, sulla base dello stesso verbale, costituente parte integrante della motivazione del provvedimento sanzionatorio, quest'ultimo potesse ritenersi congruamente motivato).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)