Sez. L, Sentenza n. 1030 del 24/02/1989 (Rv. 461991 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE - PRESUNZIONE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL CONVENUTO CHE CONTESTI LA COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - COLLABORAZIONE DA PARTE DI UN FAMILIARE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE - PRESUNZIONE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL CONVENUTO CHE CONTESTI LA COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - COLLABORAZIONE DA PARTE DI UN FAMILIARE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
In relazione a rapporti (come quello fra società produttrice o distributrice del carburante e la persona incaricata della gestione del singolo impianto) per i quali la prevalenza dell'attività personale costituisce l'ipotesi normale e più rispondente alla figura contrattuale adottata, il convenuto che vuole contestare la Competenza per materia dell'adito giudice del lavoro ha l'Onere di fornire la prova della prevalenza - sull'apporto personale dello attore titolare del rapporto - del capitale investito o della attività di collaboratori, restando comunque escluso, sotto questo ultimo profilo, che la riconducibilità del rapporto alla previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. possa essere negata per la sola circostanza che il titolare di esso si sia avvalso della collaborazione di un familiare. (V 6212/87, mass n 454510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)