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Sez. L, Sentenza n. 1030 del 24/02/1989 (Rv. 461991 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE - PRESUNZIONE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL CONVENUTO CHE CONTESTI LA COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - COLLABORAZIONE DA PARTE DI UN FAMILIARE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461991-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE - PRESUNZIONE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL CONVENUTO CHE CONTESTI LA COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - COLLABORAZIONE DA PARTE DI UN FAMILIARE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*

In relazione a rapporti (come quello fra società produttrice o distributrice del carburante e la persona incaricata della gestione del singolo impianto) per i quali la prevalenza dell'attività personale costituisce l'ipotesi normale e più rispondente alla figura contrattuale adottata, il convenuto che vuole contestare la Competenza per materia dell'adito giudice del lavoro ha l'Onere di fornire la prova della prevalenza - sull'apporto personale dello attore titolare del rapporto - del capitale investito o della attività di collaboratori, restando comunque escluso, sotto questo ultimo profilo, che la riconducibilità del rapporto alla previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. possa essere negata per la sola circostanza che il titolare di esso si sia avvalso della collaborazione di un familiare. (V 6212/87, mass n 454510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)