Sez. U, Sentenza n. 16129 del 17/07/2006 (Rv. 591327 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Divieto di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari ex art. 23 del codice della strada - Violazioni - Ordinanza sindacale di rimozione della pubblicità abusiva - Opposizioni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, le controversie relative al divieto - previsto dall'art. 23 del codice della strada - di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade sono devolute, anche quando concernono la sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23, Cod. Strada art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)