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Sez. U, Sentenza n. 15170 del 23/06/2010 (Rv. 613707 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Art. 23 cod. della strada - Divieto di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione - Violazione - Sanzione pecuniaria ed accessoria della rimozione della pubblicità abusiva - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza in entrambi i casi - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613707-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI

In caso di violazione del divieto, previsto dall'art. 23 cod. strada, di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, l'opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché in entrambi i casi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all'applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)