Sez. U, Sentenza n. 11721 del 19/11/1998 (Rv. 520878 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Divieto di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari in siti protetti - Ordinanza del sindaco di rimozione di un mezzo pubblicitario - Opposizione - Devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI
Le controversie riguardanti la materia relativa al divieto sancito dall'art. 23 D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) - che ha specificamente vietato (in deroga - per il principio di specialità - alla normativa generale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni ex art. 24 D.Lgs. n.509 del 1993) di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico - sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n.689. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all'opposizione avverso l'ordinanza del sindaco di rimozione di un mezzo pubblicitario)
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 686 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 686 art. 23, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 509 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)