Sez. 1, Sentenza n. 563 del 28/01/1982 (Rv. 418286 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CONDIZIONI - TERMINE PER LA COMPARIZIONE DAVANTI AGLI ARBITRI - ESIGUITÀ - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CONDIZIONI - TERMINE PER LA COMPARIZIONE DAVANTI AGLI ARBITRI - ESIGUITÀ - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il riconoscimento di una sentenza arbitrale straniera, in applicazione della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), può trovare ostacolo nella esiguità del termine assegnato per la comparizione davanti agli arbitri, ai sensi dell'art. quinto della convenzione medesima, solo quando la parte interessata deduca e dimostri che quel termine abbia in effetti precluso la tempestiva conoscenza del procedimento arbitrale, ovvero l'Esercizio del diritto di difesa. La relativa indagine, in quanto investe una valutazione di fatto prescindente dalle norme processuali italiane sui termini di comparizione, è devoluta all'apprezzamento discrezionale del giudice della delibazione, incensurabile in Sede di legittimità. (V 5378/80, mass n 409257; (V 1279/77, mass n 384968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)