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Sez. 5, Sentenza n. 26841 del 20/12/2007 (Rv. 600993 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2 - quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Ambito applicativo - Controversia pendente - Nozione - Formale esistenza di una controversia capace di influire sul provvedimento impositivo - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600993-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti, a norma dell'art. 2 - quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, introdotto dalla legge di conversione n. 656 del 1994, il concetto di lite pendente si collega al dato puramente formale dell'esistenza di una controversia che influisca sul provvedimento impositivo; nè i vizi implicanti l'inammissibilità dell'atto di instaurazione del giudizio (purchè non determinanti la sua radicale inesistenza) ostano alla definizione, in quanto il legislatore ha inteso assegnare influenza anche alla potenziale idoneità dell'atto stesso ad aprire il contenzioso, indipendentemente dal riscontro di ritualità dell'iniziativa del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)