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Sez. T, Sentenza n. 3346 del 14/02/2026 (Rv. 678085-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 - Carenza del presupposto sanzionatorio - Rimborso della sanzione - Esclusione - Limiti - Imposta e interessi versati in occasione del ravvedimento - Rimborsabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678085-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, il pagamento della sanzione in misura ridotta, una volta perfezionata la relativa fattispecie, preclude la ripetizione di quanto versato a tale titolo anche se l'istanza di rimborso sia fondata sulla carenza del presupposto sanzionatorio, salva soltanto l'ipotesi di errore essenziale e riconoscibile; tale preclusione non opera, invece, per le somme corrisposte a titolo di imposta e di interessi in occasione del ravvedimento, poiché il relativo versamento non integra dichiarazione di volontà né acquiescenza ma costituisce mera dichiarazione di scienza, sicché l'imposta indebitamente pagata (e i correlati interessi) resta rimborsabile.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)