Sez. 5 - , Ordinanza n. 11993 del 05/05/2023 (Rv. 667872 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ravvedimento operoso - Natura negoziale
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
- Conseguenze - Annullamento per errore determinante - Natura formale o sostanziale della violazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
La scelta di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 è di carattere negoziale, costituendo dichiarazione di volontà suscettibile di annullamento per errore determinante; pertanto, ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate, rileva esclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento, e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza "ab origine" dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l'istanza di rimborso a tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)