Sez. 5, Sentenza n. 6108 del 30/03/2016 (Rv. 639432 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ravvedimento operoso - Rimborso di quanto versato dal contribuente per carenza del presupposto sanzionatorio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del d.lgs n. 472 del 1997, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, rappresenta una scelta del contribuente per il pagamento della sanzione in misura ridotta, sicché non può essere invocato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 o ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000, poiché tali disposizioni si applicano esclusivamente nel caso di sanzioni imposte dalla Amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)