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Sez. 3, Sentenza n. 19006 del 14/01/2015 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263510 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Processi contumaciali definiti con sentenza di merito precedente alla entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 - Applicabilità - Esclusione - Conversione in istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione o in incidente di esecuzione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263510-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non solo è inammissibile, ma non può neppure essere convertita in istanza volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o in incidente di esecuzione, trattandosi di istituti che implicano presupposti e conseguenze giuridiche diversi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)