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Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014 Cc. (dep. 03/09/2014) Rv. 259992 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Rimedio - Art. 625 ter cod. proc. pen. - Processi definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259992-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)