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Sez. 6, Sentenza n. 10000 del 14/02/2017 Cc. (dep. 28/02/2017) Rv. 269665 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Processi contumaciali nei confronti di irreperibili definiti con sentenza di merito precedente all'entrata in vigore della L. n.67 del 2014 - Applicabilità - Esclusione - Conversione in istanza di restituzione nel termine per impugnare - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269665-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale nei confronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)