Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004 (Rv. 575128 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE | Azione di simulazione relativa - Imprescrittibilità - Sussistenza - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE
Quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)