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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26460 del 16/12/2014 (Rv. 633826 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE | Azione revocatoria di compravendita dissimulante una donazione - Prescrizione - Decorrenza - Dall'accertamento della simulazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633826-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE

La prescrizione dell'azione revocatoria volta a far dichiarare inefficace la compravendita di un bene dissimulante una donazione comincia a decorrere dalla declaratoria di simulazione, in quanto solo da tale momento può essere fatto valere il relativo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)