Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26460 del 16/12/2014 (Rv. 633826 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE | Azione revocatoria di compravendita dissimulante una donazione - Prescrizione - Decorrenza - Dall'accertamento della simulazione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE
La prescrizione dell'azione revocatoria volta a far dichiarare inefficace la compravendita di un bene dissimulante una donazione comincia a decorrere dalla declaratoria di simulazione, in quanto solo da tale momento può essere fatto valere il relativo diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)