Sez. 2, Sentenza n. 4991 del 03/11/1978 (Rv. 394738 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE CIRCOSTANZE E DELLE DEDUZIONI - RELATIVI OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE CIRCOSTANZE E DELLE DEDUZIONI - RELATIVI OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
In tema di simulazione di un negozio, la natura stessa della controversia non consente ordinariamente il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva, onde il giudice del merito, per dare una valida dimostrazione della dedotta simulazione, deve in tal caso, prendere in esame, con corretta analisi logico-giuridica, tutte le circostanze desumibili dalla causa, valutandole non isolatamente ma nel loro complesso, ponendo in rapporto le une con le altre. Pertanto, quando sia venuto meno, per vizio logico, uno degli elementi presuntivi piu significativi, tra quelli utilizzati, la valutazione complessiva delle suddette circostanze e le deduzioni trattene perdono la loro validita ed il giudice del merito dovra sottoporre a nuova valutazione, corretta sotto il profilo logico- giuridico, tutti gli elementi indizianti e presuntivi desumibili dalla causa al fine di stabilire se essi, nel loro complesso, possono fornire la prova della dedotta simulazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)