Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 28/03/1990 (Rv. 466232 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
In tema di simulazione per interposizione fittizia di persona, nel caso in cui la relativa prova non subisca alcun limite, provenendo la domanda da un terzo (nella specie, curatore fallimentare), la natura della controversia rende necessaria la valutazione di tutti gli elementi, anche indiziari, acquisiti al processo. Ne consegue che, se, per vizio logico, venga meno uno di tali elementi, la valutazione complessiva delle circostanze e delle deduzioni, che ne sono state tratte, perde la sua efficacia dimostrativa e si impone una nuova, globale valutazione del merito. (V 2976/89, mass n 463166; (V 171/80, mass n 403565; (Conf 4991/78, mass n 394738).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)