Sez. 2, Sentenza n. 2976 del 22/06/1989 (Rv. 463166 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Nella valutazione delle presunzioni il giudice deve in primo luogo accertare se le stesse abbiano, singolarmente prese, l'idoneità secondo un calcolo probabilistico - e quindi non secondo un criterio di causalità esclusiva - a dimostrare, dato un fatto noto, la esistenza di un fatto ignoto, ed in secondo luogo valutare le singole presunzioni nel loro complesso e comparativamente, poiché vertendosi in tema di un apprezzamento che muove da un criterio probabilistico, ogni elemento indiziante che concordi con gli altri, ha l'effetto di rafforzare il contenuto ed il valore di questi, dai quali a sua volta riceve riscontro. (Conf 171/80, mass n 403565; (Conf 4991/78, mass n 394738; (Conf 5670/77, mass n 389201; (Conf 4677/77, mass n 388274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)