Sez. 1, Sentenza n. 1903 del 06/08/1965 (Rv. 313644 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - TRANSAZIONE FRA LE PARTI - EFFETTI - IMPROCEDIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - TRANSAZIONE FRA LE PARTI - EFFETTI - IMPROCEDIBILITA.*
La transazione intervenuta fra le parti importa l'improcedibilita del ricorso sia principale che incidentale, per sopravvenuta Mancanza d'interesse dei ricorrenti. La transazione puo intervenire in qualunque stato e grado del giudizio, anche dopo la proposizione del ricorso per Cassazione e prima della discussione orale. (Conf. Sulla prima parte 349/65, sulla seconda parte 2752/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)