Sez. L, Sentenza n. 2103 del 27/02/1988 (Rv. 457960 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - DIFETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVOCATO DEL RINUNZIANTE - INTERVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA MANCANZA DELL'INTERESSE AL RICORSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - DIFETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVOCATO DEL RINUNZIANTE - INTERVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA MANCANZA DELL'INTERESSE AL RICORSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
La rinuncia al ricorso per Cassazione, che non sia formalmente perfezionata per il difetto della sottoscrizione dell'avvocato del rinunciante, richiesta dal secondo comma dell'art. 390 cod. proc. civ., può tuttavia rivelare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta Mancanza d'interesse del ricorrente, quando la controparte abbia aderito a tale atto o non si sia neppure costituita. (V 6147/85, mass n 443283; (V 5152/85, mass n 442468; (V 750/70, mass n 346022; (V 1903/65, mass n 313644).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)