Sez. 2, Sentenza n. 3403 del 14/12/1973 (Rv. 367364 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONE DOPO LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - INTERESSE AD AGIRE - ULTERIORE PERMANENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIGETTO DEL RICORSO E PERDITA DI EFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONE DOPO LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - INTERESSE AD AGIRE - ULTERIORE PERMANENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIGETTO DEL RICORSO E PERDITA DI EFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Nulla vieta che, dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, le parti definiscano, in quella Sede, la causa per avvenuta transazione. In tal caso, la Corte di Cassazione pronuncia sentenza con la quale, dando atto della sopravvenuta transazione, rigetta il ricorso per sopravvenuta Mancanza dell'interesse ad agire, e cioe di una delle condizioni dell'Azione che deve persistere in tutti i gradi del processo; in conseguenza di tale pronuncia, la sentenza, contro la quale sia stato proposto il ricorso, perde ogni effetto tra le parti interessate. (V 1689/73, mass n 364605; 1903/65, mass n 313644; 2093/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)