Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014 (Rv. 632065 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Procedimento di chiusura - Difetto di comunicazione e conseguente assenza del pubblico ministero - Rimessione delle parti al primo giudice - Necessità - Esclusione.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 413, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)