Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 12/12/1995 Ud. (dep. 03/02/1996) Rv. 204320 - 01
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) | Emittenti private - Diffusione di composizioni musicali incise - Necessità di autorizzazione S.I.A.E. - Mancanza - Sussistenza di reato - Fattispecie.
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale)
Il reato di cui all'art. 171, comma primo, lett. b) legge 22 aprile 1941, n. 633 è configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e, per esso, della S.I.A.E.; la disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si sosteneva che la diffusione dell'opera è reato di impossibile commissione perché l'opera musicale si diffonde con le stampe, mentre la radiodiffusione può avere per oggetto solo la esecuzione (opera di artisti esecutori, mentre l'opera consistente in segni grafici non può essere diffusa, ma solo eseguita). (Conf. Sez. 3, 10 luglio 1995, n. 2735).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)