Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 18/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215781 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Opera dell'ingegno musicale - Esecuzione distinta dall'opera stessa - Esclusione - Riconoscimento dei diritti all'autore dell'opera interpretata o eseguita.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela del diritto d'autore, deve escludersi che la registrazione dell'esecuzione di un'opera dell'ingegno musicale comporti che l'esecuzione si distacchi dall'opera stessa e viva di una propria vita autonoma, con la conseguenza che in detta forma essa potrebbe essere utilizzata anche senza il consenso dell'autore dell'opera. Ed invero, ogni utilizzazione della registrazione dell'esecuzione di un'opera implica necessariamente, al tempo stesso, una utilizzazione dell'opera eseguita e registrata (vale a dire, della composizione musicale che è stata tradotta in evento sonoro)da cui non potrebbe prescindere. Ne consegue che la tutela accordata dalla legge agli esecutori, ancorché esclusiva e quindi tale da consentire il divieto alla riproduzione diretta o indiretta, o la radiodiffusione (salvo i casi contemplati dalla legge), non può estendersi sino al punto di consentire la libera utilizzazione delle opere e di pregiudicare i diritti degli autori. Mentre è consentito, infatti, vietare la riproduzione o radiodiffusione della propria interpretazione o esecuzione, non può pretendersi di utilizzarla economicamente senza riconoscere i diritti all'autore dell'opera interpretata o eseguita.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)