Sez. 3, Sentenza n. 15141 del 23/11/2000 (Rv. 542099 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Questione di costituzionalità degli artt. 148 della legge n. 89/1913 e n. 267del R.D. n. 1326/1914 - Manifesta infondatezza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
È manifestamente infondata, con riguardo all'art. 24 Cost., la questione di costituzionalità degli artt. 148 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e 167 del R.D. n. 1326/1914 che regolano il giudizio disciplinare davanti al Consiglio notarile atteso che sono garantite al notaio ampie possibilità di difesa, potendo tale giudizio essere preceduto dalla contestazione dell'addebito mentre all'incolpato deve essere concesso un termine non inferiore a 10 giorni per prestare le sue giustificazioni anche se soltanto scritte nel caso in cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento avuto riguardo alla levità di quest'ultima sanzione. Nè possono invocarsi le maggiori garanzie apprestate nel procedimento penale data la rilevata levità della sanzione. Nè possono invocarsi norme diverse di altri ordinamenti professionali non essendo inibito al legislatore ordinario di apprestare discipline difformi purché rispettose dei principi generali. Il diritto di difesa dell'incolpato è sufficientemente garantito anche per quanto concerne la fase dell'impugnazione davanti al Tribunale, essendo assegnato all'incolpato un termine congruo per l'esercizio del diritto di impugnazione e la preparazione delle sue difese.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 267, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)