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Sez. 3, Sentenza n. 19927 del 18/07/2008 (Rv. 604387 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Natura contenziosa - Sussistenza - Prove orali nel corso del processo - Osservanza del principio del contraddittorio - ApplicabilitĂ  - NecessitĂ  - Violazione - Conseguenze - Inesistenza ed inutilizzabilitĂ  delle prove ai fini della decisione (nella specie acquisite per mezzo dello strumento telefonico).
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604387-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, nel vigore dell'art. 267 del r.d. n. 1326 del 1914, una volta che il Consiglio dell'Ordine ha deciso che si debba procedere a giudizio, e sia stato dato avviso al notaio di tale deliberazione con lettera raccomandata contenente l'indicazione precisa dell'addebito, si apre un procedimento amministrativo di natura contenziosa nel quale le prove orali - sia a carico, che a discarico - dell'inquisito devono essere raccolte nel contraddittorio di quest'ultimo. Pertanto, eventuali prove raccolte mediante lo strumento del telefono (come nella specie) devono considerarsi inesistenti ed assolutamente inutilizzabili ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)