Sez. 3, Sentenza n. 19927 del 18/07/2008 (Rv. 604387 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Natura contenziosa - Sussistenza - Prove orali nel corso del processo - Osservanza del principio del contraddittorio - ApplicabilitĂ - NecessitĂ - Violazione - Conseguenze - Inesistenza ed inutilizzabilitĂ delle prove ai fini della decisione (nella specie acquisite per mezzo dello strumento telefonico).
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, nel vigore dell'art. 267 del r.d. n. 1326 del 1914, una volta che il Consiglio dell'Ordine ha deciso che si debba procedere a giudizio, e sia stato dato avviso al notaio di tale deliberazione con lettera raccomandata contenente l'indicazione precisa dell'addebito, si apre un procedimento amministrativo di natura contenziosa nel quale le prove orali - sia a carico, che a discarico - dell'inquisito devono essere raccolte nel contraddittorio di quest'ultimo. Pertanto, eventuali prove raccolte mediante lo strumento del telefono (come nella specie) devono considerarsi inesistenti ed assolutamente inutilizzabili ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)