Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 15/04/2008 (Rv. 602806 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Obbligo di specifica contestazione dell'addebito - Sussistenza - Modalità della contestazione - Diritto dell'incolpato di far pervenire al Consiglio dell'Ordine le sue giustificazioni - Sussistenza - Modalità di esercizio di tale diritto - Motivazione del provvedimento disciplinare - Obbligo a carico del Consiglio dell'Ordine di confutazione specifica delle argomentazioni difensive dell'incolpato - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 148 della legge n. 89 del 1913 prevede l'obbligo della specifica contestazione dell'addebito mediante avviso da comunicare al notaio con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 267, comma terzo, del regolamento, e il diritto dell'incolpato di far pervenire al Consiglio dell'Ordine, prima della decisione e in un termine congruo e ragionevole, le sue giustificazioni, anche se solo scritte, mentre non è previsto, a carico del detto Consiglio, l'obbligo di procedere, nella motivazione del procedimento disciplinare, ad una specifica confutazione delle argomentazioni difensive addotte dall'incolpato.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)