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Sez. 5, Sentenza n. 17515 del 09/12/2002 (Rv. 559089 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE | Errore sulla norma tributaria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559089-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE

Si dà luogo alla configurabilità di un errore sulla norma tributaria - rilevante, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini di escludere l'applicazione delle sanzioni non penali che normalmente si ricollegano alla violazione commessa dal contribuente - nelle ipotesi in cui le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione stessa (nella specie: relativa alla determinazione del reddito di lavoro dipendente) dipendano dalla presenza di un orientamento giurisprudenziale (solo successivamente superato) escludente l'assoggettamento a tassazione del provento e dal conseguente mancato assoggettamento a ritenuta da parte del datore di lavoro (Fattispecie in tema di corresponsione al dipendente di un'azienda di credito, in occasione del trasferimento ad altra sede, del contributo per differenza canone di locazione e per "diaria", nel periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)