Sez. 5, Sentenza n. 13482 del 30/10/2001 (Rv. 549946 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina "ex" art. 3, terzo comma, D.Lgs. n. 472 del 1992 - Superamento del principio di ultrattività - Disciplina successiva più favorevole - Applicabilità nei procedimenti in corso - Conseguenze nel giudizio di cassazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia tributaria, l'art. 3, terzo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - là dove contempla, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, l'applicazione della legge più favorevole (salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo) - è norma applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stante l'espressa previsione di cui all'art. 25 del citato D.Lgs.; ne consegue che, ove il ricorso per cassazione verta sull'applicabilità della sanzione irrogata secondo la previgente disciplina, la decisione impugnata va cassata con rinvio, al fine di consentire le necessarie valutazioni e determinazioni sulla base della nuova, e più favorevole, disciplina sanzionatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)