Sez. L, Sentenza n. 2257 del 02/04/1986 (Rv. 445405 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - IN GENERE - RISCHIO GRAVANTE SULL'ESECUTORE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - INDIVIDUAZIONE NELLA MANCANZA DI SICUREZZA DI VEDERE COMPENSATA INTERAMENTE LA PROPRIA OPERA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - IN GENERE - RISCHIO GRAVANTE SULL'ESECUTORE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - INDIVIDUAZIONE NELLA MANCANZA DI SICUREZZA DI VEDERE COMPENSATA INTERAMENTE LA PROPRIA OPERA - AMMISSIBILITÀ.*
L'elemento del rischio, che nel rapporto di lavoro autonomo grava sull'esecutore della prestazione lavorativa, può consistere anche nella Mancanza di sicurezza del lavoratore di veder compensata interamente la propria opera. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto la natura autonoma, anziché subordinata, del rapporto intercorrente fra una scuola privata ed alcuni insegnanti, trascurando fra l'altro la circostanza che costoro avevano sempre e comunque diritto alla retribuzione per le ore di lezione svolte). (V 3885/84, mass n 435826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)