Sez. L, Sentenza n. 3885 del 02/07/1984 (Rv. 435826 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - IN GENERE - RISCHIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI - PREVISIONE DI ESCLUSIONE DEL COMPENSO PER LE FOTOGRAFIE NON ACCETTATE DAL COMMITTENTE - RISCHIO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - IN GENERE - RISCHIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI - PREVISIONE DI ESCLUSIONE DEL COMPENSO PER LE FOTOGRAFIE NON ACCETTATE DAL COMMITTENTE - RISCHIO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
Nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo, mentre la facoltà di organizzazione del prestatore d'opera può incontrare determinati limiti sicché tale soggetto sia, conseguentemente, obbligato a sottostare al relativo controllo del committente, peraltro il rischio, che grava sul creditore della prestazione lavorativa, può consistere anche nella Mancanza di sicurezza del lavoratore di veder compensata interamente la propria opera, come nel caso in cui, in relazione allo svolgimento di servizi fotografici, sia stata prevista la esclusione del compenso per le fotografie non accettate dal committente, in quanto non eseguite a regola d'arte o secondo le direttive concordate. (V 5146/78, mass n 394897; (V 1047/73, mass n 363486; (Conf 3208/81, mass n 354615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)