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Sez. L, Sentenza n. 6754 del 13/03/2008 (Rv. 602315 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito dimensionale dell'impresa - Computo dei lavoratori occupati a tempo parziale - Necessità - Modalità di calcolo - Criterio di computo secondo la sola quota di orario effettivamente svolto - Applicabilità anche a periodi antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 61 del 2000 - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602315-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Ai fini dell'operatività della disciplina riguardante il regime di stabilità reale, il requisito dimensionale dell'impresa in rapporto al numero dei dipendenti occupati, stabilito dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, deve tenere conto dei lavoratori a tempo parziale in proporzione della sola quota di orario effettivamente svolto e tale modalità di calcolo va applicata, per non incorrere in irragionevoli e quindi costituzionalmente illegittime disparità di trattamento, anche in riferimento a periodi precedenti all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 61 del 2000, che una siffatta regola ha esplicitato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)