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Sez. 1, Sentenza n. 4927 del 07/03/2005 (Rv. 579683 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Computabilità dei lavoratori a tempo parziale - Criteri.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579683-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

In forza di quanto stabilito dall'art. 5, dodicesimo comma, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti - non solo al fine dell'accesso ai benefici di carattere finanziario e creditizio, nonchè dell'assoggettamento agli obblighi derivanti dal collocamento obbligatorio, ma anche al fine della qualificazione dell'azienda come artigiana - in proporzione dell'orario riferito alle ore lavorative ordinarie nell'azienda con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1994 num. 863

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)