Sez. L, Sentenza n. 2268 del 18/03/1996 (Rv. 496416 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Elemento dimensionale dell'azienda - Computo dei lavoratori a tempo parziale - Necessità - Esplicita disposizione in tal senso contenuta nella legge 108 del 1990 - Innovatività di tale disposizione - Esclusione - Precisazione di criteri ricavabili anche dalla normativa precedente - Fattispecie anteriore alla legge 108 - Applicabilità diretta - Esclusione - Criterio ermeneutico della normativa precedente - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini dell'applicabilità delle norme limitative dei licenziamenti individuali, anche prima della nuova disciplina della materia introdotta dalla legge 11 maggio 1990 n, 108, il requisito dimensionale dell'impresa sotto il profilo del numero dei dipendenti non può, senza incorrere in irragionevoli e quindi costituzionalmente illegittime disparità di trattamento, esser determinato equiparando i lavoratori a tempo pieno occupati costantemente con i lavoratori saltuari o a tempo parziale; ciò implica che la disposizione di cui all'art. 1, secondo comma della menzionata legge n. 108 del 1990, secondo il quale ai fini del requisito sopraindicato si tiene conto anche dei lavoratori assunti a tempo indeterminato parziale, con un meccanismo idoneo a rapportarne la prestazione a quella del lavoratore a tempo pieno, apporta una precisazione anziché una innovazione alla precedente disciplina e, seppur non direttamente applicabile ai licenziamenti da questa regolati, può fornire il criterio di interpretazione della stessa.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)