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Sez. 1, Sentenza n. 28673 del 27/12/2013 (Rv. 629228 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Procedimento cautelare - Ordinanza di autorizzazione al sequestro giudiziario - Mancata statuizione sulle spese di lite - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Controversie assoggettate ad arbitrato rituale od irrituale - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2013-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629228-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza che ha autorizzato la misura cautelare del sequestro giudiziario (nella specie, a seguito di reclamo) senza provvedere sulle spese di lite non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto priva di carattere definitivo e decisorio, potendo ogni questione, anche non risolta, essere riproposta nel giudizio di merito - sia che si svolga innanzi al giudice ordinario, sia che la controversia sia assoggettata ad arbitrato rituale od irrituale - nel quale soltanto potrà provvedersi alla disciplina delle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)