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Sez. 2, Sentenza n. 23021 del 14/12/2012 (Rv. 624551 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Procedimento cautelare - Condanna alle spese - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies cod. proc. civ. - Esperibilità anche in casi diversi dal provvedimento negativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624551-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

In tema di procedimento cautelare, avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, terzo comma, cod. proc. civ. nella versione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma primo, della legge n. 69 del 2009), onde la condanna alle spese contenuta è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti cod. proc. civ., avendo tale norma, che pure disciplina espressamente solo l'ipotesi di provvedimento negativo, una valenza generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 50 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)