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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23763 del 22/11/2016 (Rv. 642793 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza emessa in sede di reclamo - Impugnabilità ex art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642793-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

E inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza, pronunciata in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che autorizza il sequestro giudiziario, costituendo la stessa una misura cautelare provvisoria che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 670, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)