Sez. 1, Sentenza n. 6074 del 20/05/1992 (Rv. 477294 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Procedura di fallimento - Successione a quella di amministrazione controllata - Periodo sospetto - Computo - Termine iniziale.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Nell'ipotesi di successione della procedura di fallimento a quella di amministrazione controllata il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per l'esercizio dell'azione revocatoria, va fatto iniziare dalla data del decreto di ammissione alla procedura dell'amministrazione controllata e non da quella della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)