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Sez. 1, Sentenza n. 6074 del 20/05/1992 (Rv. 477294 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Procedura di fallimento - Successione a quella di amministrazione controllata - Periodo sospetto - Computo - Termine iniziale.
Stato
decisa il 1992-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477294-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

Nell'ipotesi di successione della procedura di fallimento a quella di amministrazione controllata il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per l'esercizio dell'azione revocatoria, va fatto iniziare dalla data del decreto di ammissione alla procedura dell'amministrazione controllata e non da quella della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)