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Sez. 1, Sentenza n. 4347 del 09/05/1996 (Rv. 497505 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Fallimento - Successione all'amministrazione controllata - Azione revocatoria - Esercizio - Periodo sospetto - Computo a ritroso - Data iniziale - Termine quinquennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497505-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nell'ipotesi di successione della procedura di fallimento a quella di amministrazione controllata, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fall. , per l'esercizio dell'azione revocatoria, va fatto iniziare dalla data del decreto di ammissione alla procedura dell'amministrazione controllata e non da quella della dichiarazione di fallimento, giacché è in quel momento che si ha la verifica della crisi economica alla quale segue poi la sentenza di fallimento. Per contro, il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria, di cui al menzionato art. 67, decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, in aderenza al principio espresso dall'art. 2935 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2904, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)